Volontaria giurisdizione
La volontaria giurisdizione: predisposizione di ricorsi al Tribunale/ Giudice tutelare per minore e incapaci al fine di ottenere autorizzazioni alla vendita e simili.
La volontaria giurisdizione ? un tipo di giurisdizione diretta a risolvere la gestione di un affare per il quale ? necessario l?intervento di una terza persona estranea ed imparziale (il giudice) che collabora con le parti in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente, come, ad esempio, nel caso di minori o incapaci.
Le questioni in materia di volontaria giurisdizione, che hanno ad oggetto questioni riguardanti persone incapaci di provvedere da sole ai propri interessi, vengono affidate al giudice tutelare che ha l?importante funzione di tutela e protezione dei soggetti deboli sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali che per quelli non patrimoniali. Tra le sue attribuzioni, oltre ad autorizzare i genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio di figli minori, ? anche chiamato a nominare un curatore speciale ai figli minori, qualora vi siano casi di conflitto d?interesse patrimoniale. L?autorizzazione del giudice tutelare ? necessaria per atti che non eccedono l?ordinaria amministrazione, in quanto occorre una valutazione dell?autorit? giudiziaria circa l?effettiva corrispondenza tra l?atto e l?interesse del minore.
Per la vendita di beni immobili o beni mobili ereditati, il genitore o il tutore o il curatore ( che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio) deve chiedere l?autorizzazione con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui si ? aperta la successione; l?autorizzazione viene concessa su parere del giudice tutelare. Nella domanda ? necessario allegare:
? Copia autentica dell?accettazione dell?eredit? con beneficio d?inventario;
? Originale della perizia asseverata e tutti i documenti relativi ai beni indicati nella domanda;
? Copia semplice della nomina del tutore o curatore (se vi ? tutela o curatela) e verbale del giuramento dello stesso.
Per la vendita, le parti si recheranno dal notaio muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale.