Modifiche societarie
? Le decisioni dell?assemblea dei soci devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal notaio. Il verbale deve indicare la data, l?identit? dei partecipanti, la modalit? e il risultato delle votazioni, le dichiarazioni pertinenti all?ordine del giorno, su richiesta dei soci. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

? Trasferimento sede: il trasferimento della sede in un comune diverso diventa effettivo una volta iscritto nel Registro delle Imprese.

? Modifica oggetto sociale: per modificare l?oggetto sociale si procede secondo quanto stabilito dallo statuto in essere; si convoca l?assemblea straordinaria dei soci, si verbalizza tale assemblea allegando il nuovo statuto.

? Cambi di denominazione: una societ? pu? modificare ragione o denominazione sociale. Le variazioni richiedono l?indicazione di tutti i beni intestati alla societ? per consentire l’aggiornamento presso il catasto e i Registri immobiliari.

? Aumenti di capitale: l?aumento di capitale ? un atto di carattere straordinario in quanto va a modificare il capitale sociale e deve essere deliberato dall?assemblea in seduta straordinaria.

? Conferimenti in natura: essi implicano che il socio ceda a liberazione della quota di capitale sottoscritta alla societ?, che ne diventa a tutti gli effetti titolare, la propriet? di un bene o un altro diritto reale su di esso.

? Riduzione del capitale per perdite: in questo caso viene convocata l?assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l?esercizio successivo la perdita non risulta diminuita, l?assemblea deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate ed eventualmente ricostituirlo oltre il minimo legale.

? Trasformazioni: la trasformazione consiste nel cambiamento del tipo di organizzazione sociale. Essa pu? essere:
– trasformazione omogenea quando una societ? si trasforma in altra societ? di tipo diverso;
– trasformazione eterogenea quando si attua una trasformazione in enti di tipo diverso dall?originale.

– Fusione: per fusione s?intende sia la nascita di una nuova societ? con la scomparsa delle vecchie (fusione propria) sia l?incorporazione in una societ? di una o pi? societ?. L?approvazione dovr? avvenire da parte di ciascuna societ? che partecipa al progetto:
– per la societ? di persone sar? necessario il consenso della totalit? dei soci, salvo che i patti sociali non prevedano il consenso a maggioranza;
– per la societ? di capitali sar? necessaria la maggioranza prevista per la modifica dell?atto costitutivo o statuto.
La delibera sar? depositata nel Registro delle Imprese per l?iscrizione e, successivamente, si proceder? all?atto di fusione per atto pubblico.

? Scissioni: la scissione pu? essere totale quando una societ? assegni l?intero suo patrimonio ad altre societ?, preesistenti o di nuova costituzione, estinguendosi; la scissione ? parziale quando la societ? trasferisca solo una parte del suo patrimonio e non si estingua.

? Affitto d?azienda: ? un contratto con cui un soggetto trasferisce in godimento ad altro soggetto un complesso di beni organizzati per l?esercizio dell?impresa, dietro corrispettivo. Non vi sono norme specifiche per quanto riguarda l?affitto, pertanto si ricorre alla disciplina generale prevista per le locazioni.

? Il conferimento d’azienda: rappresenta un’operazione di gestione straordinaria d? azienda in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell’ attivit? produttiva dell’azienda. Il conferimento d?azienda si realizza mediante il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferita.

? La cessione ? un’operazione unitaria. ? generalmente finalizzata a permettere ad un terzo la continuazione dell’impresa. L’operazione pu? riguardare l’intera azienda o pi? aziende possedute dallo stesso imprenditore, ovvero un solo ramo dell?azienda oggetto di cessione.
I contratti che hanno per oggetto la?cessione di azienda?devono essere stipulati con?atto notarile, per poter essere pubblicati presso il competente Registro delle Imprese.

? Le modifiche dei patti sociali di societ? di persone (s.s., s.n.c. o s.a.s.) richiedono il consenso unanime di tutti i soci, espresso mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

? Nelle societ? di capitali la quota di partecipazione al capitale sociale ? in genere liberamente trasferibile. Nelle S.p.A. i trasferimenti delle azioni avvengono di regola attraverso la cosiddetta??girata azionaria? (che viene annotata sul certificato).?Nelle S.R.L. invece le quote vengono cedute mediante un vero e proprio atto di cessione, sottoscritto dal venditore?(il socio uscente ? in tutto o in parte)?e dall?acquirente?(il socio entrante). L?atto di cessione pu? essere autenticato dal notaio, che ha il dovere di curarne il successivo?deposito presso il Registro delle Imprese.

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