Compravendita

Il contratto di compravendita immobiliare, da stipulare obbligatoriamente in forma scritta, ? il contratto con il quale il venditore trasferisce la propriet?, o altro diritto reale, all?acquirente verso il corrispettivo di un prezzo e secondo i seguenti obblighi: il venditore si obbliga a consegnare la cosa garantendo che la stessa sia immune da vizi, conformemente a quanto concordato e che sul bene non ci siano diritti di terzi, mentre il compratore si obbliga a pagare il prezzo. Il contratto per essere opponibile ai terzi, deve essere stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere trascritto nei Registri Immobiliari.

Il contratto definitivo di compravendita immobiliare di solito viene stipulato davanti ad un notaio in quanto ? abilitato a redigere il contratto nelle forme necessarie perch? possa essere trascritto: l?atto pubblico o la scrittura privata autenticata. L?intervento del notaio ? importante in quanto traduce in linguaggio giuridico efficace tutte le esigenze delle parti; verifica che il contratto non sia invalido e non sia giuridicamente difettoso, esegue verifiche approfondite nei Registri Immobiliari per accertare che l?immobile sia di propriet? del venditore, che non sia gravato da ipoteche, pignoramenti, diritti reali di terzi; inoltre ha la funzione di richiedere tempestivamente la trascrizione del contratto nei Registri Immobiliari.

Permuta

La permuta ? il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della propriet? di cose o di altri diritti da un contraente all?altro. La caratteristica della permuta ? che manca nello scambio il denaro come misura del valore del bene.
Il codice civile avvicina la disciplina della permuta a quella della vendita e, per quanto concerne le spese, a differenza della vendita, esse sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Donazione

La donazione ? il contratto con il quale, per spirito di liberalit?, una persona arricchisce l?altra, disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso la stessa un?obbligazione. Data la solennit? e l?importanza dell?atto, per la donazione ? essenziale la forma del contratto: deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni. ? opportuno quindi farsi consigliare dal notaio che potr? indicare le soluzioni giuridiche pi? adatte ad evitare futuri, dolorosi contenziosi famigliari e rilevanti problemi di commerciabilit? dei beni donati.

Costituzione di servit?

Il diritto di servit? ? un rapporto giuridico che interessa due fondi vicini appartenenti a proprietari diversi. Il codice civile prevede diversi modi per costituire una servit? prediale:
? Servit? coattive, imposte dalla legge per esigenze di natura pubblica, che determinano il diritto ad un?indennit? per il proprietario del fondo servente;
? Servit? volontaria, che nasce per contratto o per testamento che devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullit? e vanno resi pubblici mediante trascrizione.

Convenzioni matrimoniali

I coniugi attraverso lo strumento delle convenzioni matrimoniali possono adottare dei regimi patrimoniali diversi rispetto a quello legale della comunione dei beni.  Le convenzioni matrimoniali sono dei veri e propri contratti (soggetti alle norme sui contratti in generale) attraverso i quali i coniugi possono sostituire al regime patrimoniale legale della comunione dei beni altri regimi come la separazione dei beni. I coniugi possono accordarsi per la costituzione di un fondo patrimoniale o per dar vita ad una comunione convenzionale.
La scelta del regime di separazione dei beni deve essere annotata a margine dell?atto di matrimonio comprese la data del contratto, le generalit? del notaio rogante e dei contraenti per essere opponibili ai terzi che vogliano acquisire un diritto sui beni oggetto delle stesse.
Tale convenzione permette ai coniugi di stabilire che ciascuno di essi mantenga la titolarit? esclusiva dei beni acquistati in costanza di matrimonio.
Essa pu? essere stipulata in ogni momento con atto pubblico, come per tutte le altre convenzioni matrimoniali, o anche mediante una semplice dichiarazione contenuta nell?atto di celebrazione del matrimonio.
Ciascun coniuge conserva in questo modo il godimento e l?amministrazione dei beni di cui ? titolare esclusivo, fermo restando l?obbligo di contribuire al menage familiare.
Trasferimenti in esecuzione degli accordi di separazione/divorzio
Nell?accordo, in caso di separazione o divorzio, i coniugi possono regolare ogni aspetto inerente i loro rapporti personali e patrimoniali e, una volta raggiunto, la disciplina si diversifica a seconda che siano o meno presenti figli e, in quest?ultimo caso, a seconda dell?et? e delle condizioni soggettive di questi ultimi. Nell?accordo i coniugi possono regolare ogni questione inerente i loro rapporti personali e patrimoniali e, quindi, prevedere anche trasferimenti immobiliari. Gli accordi sono contenuti nel decreto che omologa la separazione consensuale, o nella sentenza giudiziale di separazione o di divorzio.

Anche l?accordo di negoziazione assistita stilato dall?avvocato, che preveda come patto per la separazione coniugale il trasferimento di diritti reali immobiliari da un coniuge all?altro, deve essere trascritto nei Registri Immobiliari e quindi necessita di un?autentica notarile..
L?atto ? esente da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e Tassa d?Archivio, essendo dovuti i soli onorari notarili e gli oneri previdenziali, l?IVA sugli stessi, oltre alle spese di istruttoria della pratica attinenti alle verifiche ipocatastali.

In sede di separazione o di divorzio, ? possibile prevedere che un immobile venga trasferito ai figli. Se i figli sono maggiorenni potranno intervenire all?atto accettando l?acquisto del bene; mentre se sono minorenni sar? necessario rivolgersi al Giudice Tutelare, per la  nomina di un curatore speciale che, valutata la convenienza per il minore dell?acquisto del bene, accetti in suo nome e per suo conto la cessione. In nessun caso il figlio pu? accettare il bene, trasferitogli in sede di separazione o divorzio, a saldo degli obblighi di mantenimento previsti in capo ai genitori ai sensi di legge.

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