Mutuo

Redazione di relazioni notarili preliminari per le banche
Nella stipula di un contratto di mutuo bancario ipotecario ? necessario l?intervento del notaio che redige la Relazione Notarile Preliminare (RNP), che la banca richiede prima dell?erogazione di un mutuo.
La banca effettua dapprima tutti i controlli reddituali sul cliente, controlla tutti i documenti della casa e un tecnico della banca effettua la perizia sull?immobile. Il notaio incaricato, prima di redigere la RNP richiede al cliente i documenti necessari quali, principalmente, il titolo di propriet? e poi effettua le visure ipotecarie e catastali ventennali nei Pubblici Registri Immobiliari per verificare la regolarit? dei trasferimenti e la continuit? delle trascrizioni, riportando, quindi, nella Relazione una descrizione dettagliata di tutti i trasferimenti di propriet? dei quali l?immobile ? stato oggetto nei venti anni antecedenti, verifica l?esistenza o meno di formalit? pregiudizievoli sull?immobile da ipotecare, quali ipoteche, sequestri, pignoramenti che potrebbero limitarne la libera disponibilit? o il valore. In caso positivo indica anche quali sono le modalit? di estinzione dei debiti e di cancellazione delle formalit? pregiudizievoli. Il notaio potr? cos? riferire alla banca circa l?esatta situazione ipotecaria dell?immobile e monitorare tale situazione nel corso della procedura ed arrivare alla stipula del contratto preliminare di mutuo sulla base di una situazione ipotecaria gi? approfondita e definita dallo stesso notaio, da questi riferita ed esplicata alla banca e da quest?ultima adeguatamente valutata.
Stipulato il mutuo ed eseguite tutte le formalit?, il notaio redige una seconda Relazione per la banca, la Relazione Notarile Definitiva o Relazione Notarile post stipula, che serve principalmente per confermare l?avvenuta iscrizione ipotecaria e accerta che tutti i dati precedentemente dichiarati sono tali anche al momento dell’erogazione del denaro.

Iscrizione dell?ipoteca a garanzia del finanziamento

L?ipoteca ? l?unica forma di garanzia reale per l?erogazione di un mutuo; con l?ipoteca la banca acquisisce un diritto sull?esito dell?esecuzione immobiliare del bene e quindi si tutela in caso di insolvenza da parte del debitore.
L?ipoteca si costituisce con un?iscrizione ai Registri Immobiliari. Il bene oggetto di ipoteca (che nel caso di un mutuo ? normalmente la casa acquistata o ristrutturata) rimane a disposizione del proprietario, che pu? usufruirne liberamente.
L?ipoteca ? composta da quattro elementi principali:
? Il titolo, cio? il documento che giustifica l?acquisizione dell?ipoteca (cio? la concessione della garanzia contenuta nel contratto di mutuo)
? L?iscrizione
? Il bene immobile
? Il credito da garantire.
Il contratto di mutuo deve essere redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla presenza di un notaio. Insieme al titolo, per l?iscrizione dell?ipoteca ? necessario presentare una nota in doppio originale sottoscritta dal richiedente; la nota deve presentare tutte le indicazioni sul creditore, il debitore, il credito e l?immobile oggetto di garanzia e tutti questi dati devono essere indicati in modo da non lasciare spazio ad incertezze od omissioni.

L?ipoteca viene iscritta sempre per un valore superiore al finanziamento, in modo che possa coprire non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi maturati, gli eventuali interessi di mora in caso di ritardi nel pagamento delle rate, i premi delle assicurazioni sottoscritte dal mutuatario, gli oneri fiscali, notarili, professionali e in generale le spese anche quelle necessarie per l?esecuzione immobiliare.

Rilascio copia esecutiva

Dunque il titolo esecutivo ? l?atto scritto che accerta il diritto del creditore e l?obbligazione del debitore: la copia esecutiva- titolo esecutivo, ? il  documento che attribuisce al creditore il potere di agire nei confronti del debitore in via esclusiva.
Il titolo esecutivo pu? consistere in un provvedimento giudiziale (titolo esecutivo giudiziale) o in un atto stilato dalle parti fuori dal giudizio (titolo esecutivo stragiudiziale), come l?atto notarile per le obbligazioni di denaro in esso contenute e anche per gli obblighi di consegna o rilascio di beni mobili e immobili.
La copia esecutiva ? una e una soltanto ed ? solo quella in mano del creditore.

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