Volontaria giurisdizione a Mestre

Volontaria giurisdizione

La volontaria giurisdizione: predisposizione di ricorsi al Tribunale/ Giudice tutelare per minore e incapaci al fine di ottenere autorizzazioni alla vendita e simili.

La volontaria giurisdizione ? un tipo di giurisdizione diretta a risolvere la gestione di un affare per il quale ? necessario l?intervento di una terza persona estranea ed imparziale (il giudice) che collabora con le parti in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente, come, ad esempio, nel caso di minori o incapaci.

Le questioni in materia di volontaria giurisdizione, che hanno ad oggetto questioni riguardanti persone incapaci di provvedere da sole ai propri interessi, vengono affidate al giudice tutelare che ha l?importante funzione di tutela e protezione dei soggetti deboli sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali che per quelli non patrimoniali. Tra le sue attribuzioni, oltre ad autorizzare i genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio di figli minori, ? anche chiamato a nominare un curatore speciale ai figli minori, qualora vi siano casi di conflitto d?interesse patrimoniale. L?autorizzazione del giudice tutelare ? necessaria per atti che non eccedono l?ordinaria amministrazione, in quanto occorre una valutazione dell?autorit? giudiziaria circa l?effettiva corrispondenza tra l?atto e l?interesse del minore.
Per la vendita di beni immobili o beni mobili ereditati, il genitore o il tutore o il curatore ( che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio) deve chiedere l?autorizzazione con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui si ? aperta la successione; l?autorizzazione viene concessa su parere del giudice tutelare. Nella domanda ? necessario allegare:
? Copia autentica dell?accettazione dell?eredit? con beneficio d?inventario;
? Originale della perizia asseverata e tutti i documenti relativi ai beni indicati nella domanda;
? Copia semplice della nomina del tutore o curatore (se vi ? tutela o curatela) e verbale del giuramento dello stesso.
Per la vendita, le parti si recheranno dal notaio muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale.

Testamento Venezia e Mestre

Testamento

Esistono diversi tipi di testamento che variano in funzione delle formalit? adottate nella compilazione e dal contenuto.
? Il testamento pubblico viene redatto da uno speciale pubblico ufficiale, il notaio che riceve le disposizioni testamentarie in presenza di due testimoni. Nel testamento pubblico viene fatta indicazione dei destinatari dei beni del?de cuius. Si differenzia dal testamento olografo in quanto la redazione viene fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e due testimoni per cui l?origine ? accertata a differenza dell?olografo che viene scritto di proprio pugno dall?interessato. Si ricorre spesso alla forma pubblica quando il testatore non ? in grado di scrivere, ad esempio perch? infermo o infortunato.
Il notaio pu? aiutare il testatore a esporre in maniera corretta le proprie volont?, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, informandolo di eventuali vizi o lesioni delle quote legittime e sempre nel rispetto del libero discernimento di colui che testa.
Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volont?, la data e l?ora della sottoscrizione.
? Il testamento olografo ? scritto dal testatore di proprio pugno e dovr? avere cura di essere datato e firmato. Il testamento olografo non pu? essere scritto con mezzi meccanici n? da altri soggetti, nemmeno per conto del testatore e nemmeno se quest?ultimo ? analfabeta; in questa evenienza, chi vuole fare testamento deve rivolgersi per forza ad un notaio. Tutto il contenuto del testamento deve essere scritto dal compilatore, le variazioni o le aggiunte successive devono essere firmate e datate. Nel testamento devono esserci precise indicazioni dei beneficiari.
Il testatore non ? obbligato a comunicare di aver fatto un testamento olografo, il quale pu? essere conservato a cura del testatore stesso, oppure in deposito fiduciario a persona di fiducia o ad un notaio.
? Il testamento segreto, al pari di quello olografo viene scritto di proprio pugno dal compilatore per? deve essere fatto alla presenza di almeno due testimoni.?Pu? essere scritto anche sul PC e stampato?da una persona diversa dal compilatore anche se dovr? poi firmarlo alla presenza di due testimoni e consegnarlo al notaio o sigillato o facendoselo sigillare.
Se scritto al Computer?e poi stampato, le pagine che lo compongono andranno numerate e soprattutto firmate singolarmente, pena l?annullabilit? dell?atto.
Anche in questo caso il notaio rediger? un verbale, come nel caso di quello pubblico.
? Il testamento internazionale, indica una forma di testamento introdotta dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, aggiuntiva rispetto alle forme di testamento esistenti in ognuno dei Paesi firmatari della Convenzione, valevole in modo pieno anche nel diritto interno di ognuno dei Paesi interessati.
Il testamento internazionale ? il documento contenente le volont? del testatore e consegnato al notaio il quale, alla presenza di due testimoni, riceve l?atto contestualmente alla dichiarazione resa dal testatore che il documento stesso rappresenta il proprio testamento e che egli ? a conoscenza delle disposizioni in esso contenute.
Il testamento internazionale pu? essere redatto da uno straniero nel territorio italiano, o da un cittadino italiano all?estero (in questo ultimo caso, qualora lo stato estero in cui il testatore ha formato il testamento internazionale abbia ratificato?la Convenzione citata, saranno le norme dello stesso stato a prevederne le relative formalit?).
Il testamento internazionale pu? essere scritto?in qualsiasi lingua e la?data?del testamento ? quella in cui il notaio ha posto la sua firma e deve essere indicata alla fine del testamento.
Se il testatore non ha manifestato dove intenda conservare il testamento, o abbia deciso di conservarlo in luogo diverso dallo studio del notaio, quest?ultimo gli consegner? l?unico originale della scheda testamentaria, con un esemplare dell?attestato, mentre conserver? un altro esemplare dell?attestato che riporter? nel Repertorio degli atti di ultima volont?, considerandolo come un atto mortis causa, fermo restando l?obbligo dell?iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti.
Se invece il testatore ha manifestato la volont? che la scheda sia conservata dal notaio, questi tratter? l?originale alla stregua di un olografo, acquisendolo come tale e riportando nel verbale di deposito sia il contenuto della scheda che quello dell?attestato che ne forma parte integrante.

Successioni Mestre e Venezia

La successione

La?dichiarazione di successione?va presentata all?Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla morte del?de cuius, e, dal 1? gennaio 2019, l?unica modalit? di presentazione obbligatoria ? online.
La successione online ha il vantaggio di velocizzare le procedure.
I soggetti obbligati a presentarla:
? eredi;
? legatari, coloro ai quali il de cuius ha riservato una parte di beni, o di diritti, con il testamento;
? rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
? coloro che sono in possesso temporaneo dei beni dell?assente;
? amministratori dell?eredit?;
? curatori dell?eredit? giacente;
? esecutori testamentari: ossia il soggetto che il?de cuius?ha delegato all?esecuzione delle proprie volont? testamentarie;
? i trustee.

Nel caso in cui la successione comprenda degli immobili, i soggetti obbligati, prima di presentare la dichiarazione di successione, devono liquidare le imposte ipotecarie e catastali ai fini della richiesta di?voltura catastale.
Non c’? obbligo di presentazione quando ad ereditare sono solo coniuge e figli, non ci sono immobili e l’eredit? non supera i 100.000 euro. Al di l? di questi casi, invece, la dichiarazione ? sempre obbligatoria e, quando ci sono immobili, insieme alla dichiarazione di successione ? necessario presentare anche le volture catastali. Per le volture sono dovute le imposte ipotecaria e catastale che vanno pagate al momento della presentazione, mentre le imposte di successione sono calcolate dall’Agenzia delle entrate sulla base del valore dell’eredit? indicato nella dichiarazione. In caso di coniuge e figli, per?, non ci sono imposte da pagare quanto l’ammontare complessivo dei beni non supera il valore di un milione di euro per ciascun erede. In caso di fratelli la franchigia, invece, ? di 100.000 euro per ciascuno. L’imposta di successione ? al 4% per genitori e figli e altri parenti in linea retta per l’eventuale quota che supera il milione di euro; sale al 6%? se si ereditano beni da altri familiari, mentre in caso di estranei si paga l’8%.

Pubblicazione di testamento

E’ un procedimento a cura del notaio, a seguito del quale il testamento olografo, pubblico e quello segreto diventano eseguibili, dando attuazione alla volont? del defunto.
Chi sia in possesso di un testamento olografo affidatogli in custodia dal testatore, non appena ha notizia della sua morte, deve presentarlo (in originale e non in fotocopia) unitamente all?estratto per riassunto dell?atto di morte, a un notaio per la pubblicazione. Il notaio, su richiesta degli interessati, procede in presenza di due testimoni alla sua pubblicazione, redigendo verbale nella forma di atto pubblico nel quale accerta l?identit? della persona che glielo consegna, descrive lo stato del testamento e ne riproduce il suo contenuto testuale.
Detto verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dal notaio e da due testimoni. Successivamente il notaio procede alla registrazione del verbale presso l?Agenzia delle entrate territorialmente competente, comunica l?esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui si conosce domicilio o residenza, ne trasmette una copia alla Cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione si ? aperta la successione e se vi sono immobili e si ? proceduto ad accettazione espressa, questi vengono trascritti presso i pubblici Registri immobiliari.

Rinuncia all?eredit?

E? un atto con il quale il chiamato dichiara di?non volere acquistare l?eredit?, ad esempio perch? i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in questo modo egli impedisce che si producano effetti nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza, tra l?altro, che nessun creditore potr? rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
La rinuncia all’eredit? va fatta con una dichiarazione ricevuta da un notaio oppure?dal cancelliere del Tribunale?del circondario in cui si ? aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).
La dichiarazione deve essere?inserita nel Registro delle successioni,?conservata nello stesso Tribunale. La?dichiarazione di rinuncia non deve prevedere condizioni, termine, limitazione, in caso contrario diventa nulla.
Se la rinuncia viene fatta dietro?corrispettivo?o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all?eredit?, ci? comporta l?effetto contrario, ossia l?accettazione dell?eredit?.
Il diritto di?accettare? – e quindi di rinunciare – l’eredit? si prescrive?in?dieci anni?dal giorno della morte del defunto. Il termine di 10 anni pu? tuttavia essere abbreviato: chiunque vi ha interesse (ad esempio, un creditore personale del chiamato) pu? chiedere al Tribunale del luogo ove si aperta la successione che sia fissato?un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredit?. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare/rinunciare.?Inoltre, per coloro che siano nel possesso dei beni ereditari ? opportuno procedere alla rinunzia entro TRE MESI dall?apertura della successione, per evitare che si producano gli effetti di un?accettazione tacita dell?eredit?.
Chi ha rinunciato all?eredit? pu? trattenere la donazione ricevuta, oppure domandare il legato a lui fatto sino al valore massimo della porzione disponibile (il coniuge superstite del defunto, anche se rinuncia all?eredit?, pu? trattenere il diritto di abitazione e di uso, trattandosi di un diritto).
Nelle successioni legittime, se vi sono altri coeredi legittimi, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa fra questi coeredi.
Nelle successioni testamentarie, se vi sono altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa fra questi coeredi, a meno che lo stesso defunto non abbia indicato delle sostituzioni.
La rinuncia all?eredit? pu? essere?impugnata?sia?da parte dei creditori, sia da parte dello stesso soggetto che ha rinunciato.
1) Nel primo caso, i creditori del soggetto che ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l?eredit? in nome e luogo del loro debitore, per poter recuperare sui beni ereditari i loro crediti. Questo diritto dei creditori si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia.
2) Nel secondo caso, lo stesso soggetto che ha rinunciato a un?eredit? pu? impugnare la propria rinuncia quando ? l?effetto di violenza (ad es.: perch? estorta con minaccia di un male ingiusto) o di dolo (ossia di inganno). Questa impugnazione pu? essere fatta entro cinque anni dal giorno in cui ? cessata la violenza o ? stato scoperto il raggiro.

?Atto notorio

L??atto notorio ? un atto pubblico necessario per dare atto di determinati fatti, stati o qualit? personali. E? un documento scritto e formato innanzi ad un pubblico ufficiale che pu? essere un notaio o un cancelliere presso un tribunale.
L?atto notorio contiene una?dichiarazione giurata da parte di pi? persone chiamate attestanti che devono essere maggiorenni, muniti di documento in corso di validit? e nel pieno esercizio dei propri diritti civili, non devono essere parenti/affini del defunto o degli eredi e non devono essere interessati alla successione. Gli attestanti devono giurare di essere persone consapevoli della?responsabilit? morale?e giuridica che assumono con la deposizione che fanno, impegnandosi a dire tutta la verit? e a non nascondere nulla di quanto ? a loro conoscenza.
Sebbene siano previsti per legge molti casi in cui ? un diritto redigere una pi? semplice autocertificazione?o una?dichiarazione sostitutiva, l?atto notorio resta ancora necessario quando occorre provare dei fatti, degli atti o degli stati personali che non ? sufficiente dichiarare in prima persona e sotto la propria responsabilit?, soprattutto le banche lo richiedono qualora la successione superi determinati importi o coinvolga soggetti minorenni.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet? autenticata

Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), ? sufficiente la sottoscrizione dell’interessato.
L’autenticit? della firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notoriet?, pu? essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.

Accettazione di

L?accettazione dell?eredit? con beneficio d?inventario
Si tratta di una dichiarazione che consente all?erede di?tenere distinto il suo patrimonio da quello del defunto. In questo modo l?erede non ? obbligato a pagare i debiti del defunto ricorrendo alle proprie disponibilit? personali, ma soltanto ricorrendo al?patrimonio ereditato.
? opportuno scegliere l?accettazione dell?eredit? con beneficio di inventario quando non ? chiaro fin dall?inizio l?ammontare dell?attivo e del passivo del patrimonio da ereditare. Per essere valida, la dichiarazione di accettazione dell?eredit? con beneficio di inventario deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell?inventario dei beni ereditari.
Se si procede prima all?inventario, quando poi sia chiaro che le passivit? del defunto sono superiori alla massa attiva, si pu? decidere di rinunciare.
Per quanto riguarda il termine entro il quale va fatto l?inventario, si distinguono due casistiche diverse:
a) entro tre mesi dal giorno dell?apertura della successione se il chiamato all?eredit? si trova nel possesso dei beni ereditari; il termine ? prorogabile per altri tre mesi, con apposita richiesta al tribunale competente, in presenza di fatti o gravi circostanze; se il termine trascorre senza che sia stato compiuto l?inventario, il chiamato diviene erede puro e semplice;
b) fino a quando il diritto di accettare non ? prescritto, se il chiamato non ? nel possesso dei beni; in questo caso e ha accettato e non completa l?inventario diviene erede puro e semplice; se invece ? stato compiuto l?inventario, entro i quaranta giorni dalla chiusura dello stesso, il chiamato deve decidere se accettare o meno l?eredit? ricevuta. Trascorso infruttuosamente tale termine, egli perde il diritto di accettare l?eredit?.

Per effetto del beneficio d?inventario, il patrimonio del defunto viene tenuto distinto da quello dell?erede. Inoltre, egli non ? obbligato al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore della massa attiva e i creditori dell?eredit? hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell?erede stesso.
L?accettazione dell?eredit? con beneficio d?inventario va fatta con una dichiarazione di accettazione davanti ad un notaio oppure dinanzi alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ? compreso l?ultimo domicilio del defunto, senza bisogno di testimoni.
La dichiarazione di accettazione con beneficio d?inventario deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso tribunale dove ? stata fatta. Entro un mese dall?inserimento nel Registro, la cancelleria deve trascrivere la dichiarazione presso il catasto del luogo del defunto.

Successioni, testamenti e volontaria giurisdizione

Successione e testamenti

Nello studio notarile Anna Bovo ? possibile organizzare le proprie sostanze e i propri affari in previsione della futura successione: predisporre o il proprio testamento nell?assoluto rispetto della privacy e gestire i lasciti derivanti da una successione altrui, per poter produrre tutti gli atti correttamente.

  • Successione (link alla pagina successioni): presentazione della dichiarazione di successione, pubblicazione di testamenti, rinuncia all’eredit?, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet? autenticata, accettazione di eredit? con o senza beneficio d’inventario, inventari
  • Testamento (link alla pagina testamento): predisposizione di testamento olografo, pubblico, segreto, internazionale, con deposito fiduciario o formale.
  • Volontaria giurisdizione (link alla pagina volontaria giurisdizione): predisposizione di ricorsi al Tribunale/Giudice Tutelare per minori e incapaci al fine di ottenere autorizzazioni alla vendita e simili

Scioglimento e liquidazione

Scioglimento e liquidazione

Le societ? per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilit? limitata si sciolgono per il decorso del termine, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilit? di conseguirlo, per l’impossibilit? di funzionamento dell’assemblea, per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, per deliberazione dell’assemblea, per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Gli amministratori devono accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti; essi conservano il potere di gestire la societ?, ai soli fini della conservazione dell’integrit? e del valore del patrimonio sociale; convocano l’assemblea dei soci perch? deliberi sul numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralit? di liquidatori, sulla nomina dei liquidatori a cui spetta la rappresentanza della societ?, sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
Se gli amministratori omettono la convocazione, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte, a loro cura, nel Registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione di trattarsi di societ? in liquidazione.
Avvenuta l’iscrizione, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
La societ? pu? in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa l?eliminazione della causa di scioglimento. La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo il consenso dei creditori.
I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della societ?, per l’approvazione all’assemblea.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilit? di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ? depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio pu? proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Cancellazione dal Registro delle imprese

Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societ? dal Registro delle imprese.

Continuazione come impresa individuale

Nelle societ? di persone, la societ? si scioglie qualora venga a mancare la pluralit? dei soci semprech? entro il termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che ? venuto meno. Decorsi i sei mesi, il socio, preso atto del verificarsi della causa di scioglimento, pu?:
? Procedere alla cancellazione della societ? dal Registro delle imprese;
? Procedere alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale ? ammessa la partecipazione di un solo soggetto.

Modifiche societarie Venezia

Modifiche societarie
? Le decisioni dell?assemblea dei soci devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal notaio. Il verbale deve indicare la data, l?identit? dei partecipanti, la modalit? e il risultato delle votazioni, le dichiarazioni pertinenti all?ordine del giorno, su richiesta dei soci. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

? Trasferimento sede: il trasferimento della sede in un comune diverso diventa effettivo una volta iscritto nel Registro delle Imprese.

? Modifica oggetto sociale: per modificare l?oggetto sociale si procede secondo quanto stabilito dallo statuto in essere; si convoca l?assemblea straordinaria dei soci, si verbalizza tale assemblea allegando il nuovo statuto.

? Cambi di denominazione: una societ? pu? modificare ragione o denominazione sociale. Le variazioni richiedono l?indicazione di tutti i beni intestati alla societ? per consentire l’aggiornamento presso il catasto e i Registri immobiliari.

? Aumenti di capitale: l?aumento di capitale ? un atto di carattere straordinario in quanto va a modificare il capitale sociale e deve essere deliberato dall?assemblea in seduta straordinaria.

? Conferimenti in natura: essi implicano che il socio ceda a liberazione della quota di capitale sottoscritta alla societ?, che ne diventa a tutti gli effetti titolare, la propriet? di un bene o un altro diritto reale su di esso.

? Riduzione del capitale per perdite: in questo caso viene convocata l?assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l?esercizio successivo la perdita non risulta diminuita, l?assemblea deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate ed eventualmente ricostituirlo oltre il minimo legale.

? Trasformazioni: la trasformazione consiste nel cambiamento del tipo di organizzazione sociale. Essa pu? essere:
– trasformazione omogenea quando una societ? si trasforma in altra societ? di tipo diverso;
– trasformazione eterogenea quando si attua una trasformazione in enti di tipo diverso dall?originale.

– Fusione: per fusione s?intende sia la nascita di una nuova societ? con la scomparsa delle vecchie (fusione propria) sia l?incorporazione in una societ? di una o pi? societ?. L?approvazione dovr? avvenire da parte di ciascuna societ? che partecipa al progetto:
– per la societ? di persone sar? necessario il consenso della totalit? dei soci, salvo che i patti sociali non prevedano il consenso a maggioranza;
– per la societ? di capitali sar? necessaria la maggioranza prevista per la modifica dell?atto costitutivo o statuto.
La delibera sar? depositata nel Registro delle Imprese per l?iscrizione e, successivamente, si proceder? all?atto di fusione per atto pubblico.

? Scissioni: la scissione pu? essere totale quando una societ? assegni l?intero suo patrimonio ad altre societ?, preesistenti o di nuova costituzione, estinguendosi; la scissione ? parziale quando la societ? trasferisca solo una parte del suo patrimonio e non si estingua.

? Affitto d?azienda: ? un contratto con cui un soggetto trasferisce in godimento ad altro soggetto un complesso di beni organizzati per l?esercizio dell?impresa, dietro corrispettivo. Non vi sono norme specifiche per quanto riguarda l?affitto, pertanto si ricorre alla disciplina generale prevista per le locazioni.

? Il conferimento d’azienda: rappresenta un’operazione di gestione straordinaria d? azienda in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell’ attivit? produttiva dell’azienda. Il conferimento d?azienda si realizza mediante il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferita.

? La cessione ? un’operazione unitaria. ? generalmente finalizzata a permettere ad un terzo la continuazione dell’impresa. L’operazione pu? riguardare l’intera azienda o pi? aziende possedute dallo stesso imprenditore, ovvero un solo ramo dell?azienda oggetto di cessione.
I contratti che hanno per oggetto la?cessione di azienda?devono essere stipulati con?atto notarile, per poter essere pubblicati presso il competente Registro delle Imprese.

? Le modifiche dei patti sociali di societ? di persone (s.s., s.n.c. o s.a.s.) richiedono il consenso unanime di tutti i soci, espresso mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

? Nelle societ? di capitali la quota di partecipazione al capitale sociale ? in genere liberamente trasferibile. Nelle S.p.A. i trasferimenti delle azioni avvengono di regola attraverso la cosiddetta??girata azionaria? (che viene annotata sul certificato).?Nelle S.R.L. invece le quote vengono cedute mediante un vero e proprio atto di cessione, sottoscritto dal venditore?(il socio uscente ? in tutto o in parte)?e dall?acquirente?(il socio entrante). L?atto di cessione pu? essere autenticato dal notaio, che ha il dovere di curarne il successivo?deposito presso il Registro delle Imprese.

Costituzione Societ? Mestre

Lo statuto

Lo statuto ? l?atto che regola la vita interna, il funzionamento della societ? ed i rapporti tra i soggetti che vi prendono parte, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile.
Lo statuto pu? essere unito all?atto costitutivo, anche se forma oggetto di atto separato ne costituisce parte integrante. Non esiste uno statuto tipo, dipende da vari fattori quali il tipo di attivit? svolta dalla societ?, i legami e le relazioni umane e professionali tra i soci, il capitale sociale, i rischi d?impresa.
Documenti necessari da presentare delle persone fisiche:
? Fotocopia di un documento d?identit?;
? Codice fiscale;
? Fotocopia di un documento d?identit? e codice fiscale del legale rappresentante delle parti che non intervengono direttamente all?atto e di chi rilascia la procura;
? Per gli stranieri permesso o carta di soggiorno.
Nello statuto devono essere presenti le seguenti voci:
1) La denominazione della societ?;
2) La sede sociale il cui indirizzo ? iscritto nel registro delle imprese; rientra nella competenza dei soci l?istituzione di sedi secondarie e il trasferimento delle sede sociale in un comune diverso.
3) L?oggetto o attivit? d?impresa che la societ? intende intraprendere;
4) La durata indicando il termine o se contratta a tempo indeterminato,
5) Il capitale sociale e come viene fissato e versato l?importo dei conferimenti da parte dei soci;
6) Le disposizioni secondo le quali devono essere ripartiti gli utili;
7) Regime di amministrazione prescelto (amministratore unico o consiglio di amministrazione).

Prelazione

Il diritto di prelazione nel caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta agli altri soci. Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta agli altri soci tramite l?organo amministrativo che deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci, indicando un termine di tempo per l?esercizio del suddetto diritto. Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante pu? procedere al trasferimento nei termini indicati nelle sua proposta.

Gradimento

Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi ? subordinato al gradimento espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti dell?organo amministrativo della societ? o al gradimento espresso dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale, escludendo dal computo il socio la cui quota sia oggetto di trasferimento. Il terzo potenziale acquirente non deve svolgere un?attivit? concorrente con quella sociale, n? operare in una situazione di palese conflitto d?interessi; il potenziale socio deve prestare servizio e opera funzionali per il raggiungimento degli scopi societari. Entro il termine fissato l?organo amministrativo comunicher? la decisione in merito al gradimento, che sar? concesso o negato.

Recesso del socio

Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito alle scelte ed alle operazioni svolte a livello societario. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell?organo amministrativo in cui indica la decisione o l?evento che giustificano il recesso, il valore nominale della quota sociale, le sue generalit?. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori informeranno, in un termine non superiore ai 60 giorni, tutti gli altri soci per manifestare la loro disponibilit? ad acquistare la quota del socio receduto o, eventualmente, per individuare un terzo acquirente.

Esclusione

Il socio pu? essere escluso dalla societ? in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, cancellazione dall?albo professionale qualora la sua iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell?attivit? societaria e se svolge un?attivit? concorrente con quella della societ?. L?esclusione del socio ? decisa dall?assemblea dei soci. L?esclusione ? comunicata al socio escluso ed ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso pu? attivare la procedura di arbitrato amministrativo e fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.

Servizi notarili per le imprese

Lo studio notarile Anna Bovo svolge servizi per le imprese, grazie alla sua struttura ? in grado di svolgere tutte le attivit? in tempi brevi.

Ecco le attivit? principali

  • Costituzione societ? (link alla pagina Costituzione societ?): predisposizione di Patti Sociali di societ? di persone e Statuti di societ? di capitali, disciplina delle norme sul funzionamento della societ?, delle clausole di prelazione, gradimento, recesso, esclusione, diritti particolari dei soci, sistemi di amministrazione e controllo
  • Modifiche societarie (link alla pagina modifiche societarie): verbali di assemblea, trasferimento sede, modifica oggetto sociale, cambi di denominazione, aumenti di capitale, conferimenti in natura, riduzione del capitale per perdite, trasformazioni, fusioni, scissioni, affitti d’azienda, conferimenti di azienda, cessioni d’azienda, modifiche patti sociali di societ? di persone, cessioni di quote e partecipazioni,
  • Scioglimento e liquidazione (link alla pagina scioglimento e liquidazione): scioglimento con o senza nomina di liquidatori, assegnazione di beni ai soci, continuazione come impresa individuale e cancellazione dal Registro Imprese

Stipula di contratto mutuo mestre

Mutuo

Redazione di relazioni notarili preliminari per le banche
Nella stipula di un contratto di mutuo bancario ipotecario ? necessario l?intervento del notaio che redige la Relazione Notarile Preliminare (RNP), che la banca richiede prima dell?erogazione di un mutuo.
La banca effettua dapprima tutti i controlli reddituali sul cliente, controlla tutti i documenti della casa e un tecnico della banca effettua la perizia sull?immobile. Il notaio incaricato, prima di redigere la RNP richiede al cliente i documenti necessari quali, principalmente, il titolo di propriet? e poi effettua le visure ipotecarie e catastali ventennali nei Pubblici Registri Immobiliari per verificare la regolarit? dei trasferimenti e la continuit? delle trascrizioni, riportando, quindi, nella Relazione una descrizione dettagliata di tutti i trasferimenti di propriet? dei quali l?immobile ? stato oggetto nei venti anni antecedenti, verifica l?esistenza o meno di formalit? pregiudizievoli sull?immobile da ipotecare, quali ipoteche, sequestri, pignoramenti che potrebbero limitarne la libera disponibilit? o il valore. In caso positivo indica anche quali sono le modalit? di estinzione dei debiti e di cancellazione delle formalit? pregiudizievoli. Il notaio potr? cos? riferire alla banca circa l?esatta situazione ipotecaria dell?immobile e monitorare tale situazione nel corso della procedura ed arrivare alla stipula del contratto preliminare di mutuo sulla base di una situazione ipotecaria gi? approfondita e definita dallo stesso notaio, da questi riferita ed esplicata alla banca e da quest?ultima adeguatamente valutata.
Stipulato il mutuo ed eseguite tutte le formalit?, il notaio redige una seconda Relazione per la banca, la Relazione Notarile Definitiva o Relazione Notarile post stipula, che serve principalmente per confermare l?avvenuta iscrizione ipotecaria e accerta che tutti i dati precedentemente dichiarati sono tali anche al momento dell’erogazione del denaro.

Iscrizione dell?ipoteca a garanzia del finanziamento

L?ipoteca ? l?unica forma di garanzia reale per l?erogazione di un mutuo; con l?ipoteca la banca acquisisce un diritto sull?esito dell?esecuzione immobiliare del bene e quindi si tutela in caso di insolvenza da parte del debitore.
L?ipoteca si costituisce con un?iscrizione ai Registri Immobiliari. Il bene oggetto di ipoteca (che nel caso di un mutuo ? normalmente la casa acquistata o ristrutturata) rimane a disposizione del proprietario, che pu? usufruirne liberamente.
L?ipoteca ? composta da quattro elementi principali:
? Il titolo, cio? il documento che giustifica l?acquisizione dell?ipoteca (cio? la concessione della garanzia contenuta nel contratto di mutuo)
? L?iscrizione
? Il bene immobile
? Il credito da garantire.
Il contratto di mutuo deve essere redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla presenza di un notaio. Insieme al titolo, per l?iscrizione dell?ipoteca ? necessario presentare una nota in doppio originale sottoscritta dal richiedente; la nota deve presentare tutte le indicazioni sul creditore, il debitore, il credito e l?immobile oggetto di garanzia e tutti questi dati devono essere indicati in modo da non lasciare spazio ad incertezze od omissioni.

L?ipoteca viene iscritta sempre per un valore superiore al finanziamento, in modo che possa coprire non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi maturati, gli eventuali interessi di mora in caso di ritardi nel pagamento delle rate, i premi delle assicurazioni sottoscritte dal mutuatario, gli oneri fiscali, notarili, professionali e in generale le spese anche quelle necessarie per l?esecuzione immobiliare.

Rilascio copia esecutiva

Dunque il titolo esecutivo ? l?atto scritto che accerta il diritto del creditore e l?obbligazione del debitore: la copia esecutiva- titolo esecutivo, ? il  documento che attribuisce al creditore il potere di agire nei confronti del debitore in via esclusiva.
Il titolo esecutivo pu? consistere in un provvedimento giudiziale (titolo esecutivo giudiziale) o in un atto stilato dalle parti fuori dal giudizio (titolo esecutivo stragiudiziale), come l?atto notarile per le obbligazioni di denaro in esso contenute e anche per gli obblighi di consegna o rilascio di beni mobili e immobili.
La copia esecutiva ? una e una soltanto ed ? solo quella in mano del creditore.

Compravendita, permuta o donazione a Mestre e Venezia

Compravendita

Il contratto di compravendita immobiliare, da stipulare obbligatoriamente in forma scritta, ? il contratto con il quale il venditore trasferisce la propriet?, o altro diritto reale, all?acquirente verso il corrispettivo di un prezzo e secondo i seguenti obblighi: il venditore si obbliga a consegnare la cosa garantendo che la stessa sia immune da vizi, conformemente a quanto concordato e che sul bene non ci siano diritti di terzi, mentre il compratore si obbliga a pagare il prezzo. Il contratto per essere opponibile ai terzi, deve essere stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere trascritto nei Registri Immobiliari.

Il contratto definitivo di compravendita immobiliare di solito viene stipulato davanti ad un notaio in quanto ? abilitato a redigere il contratto nelle forme necessarie perch? possa essere trascritto: l?atto pubblico o la scrittura privata autenticata. L?intervento del notaio ? importante in quanto traduce in linguaggio giuridico efficace tutte le esigenze delle parti; verifica che il contratto non sia invalido e non sia giuridicamente difettoso, esegue verifiche approfondite nei Registri Immobiliari per accertare che l?immobile sia di propriet? del venditore, che non sia gravato da ipoteche, pignoramenti, diritti reali di terzi; inoltre ha la funzione di richiedere tempestivamente la trascrizione del contratto nei Registri Immobiliari.

Permuta

La permuta ? il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della propriet? di cose o di altri diritti da un contraente all?altro. La caratteristica della permuta ? che manca nello scambio il denaro come misura del valore del bene.
Il codice civile avvicina la disciplina della permuta a quella della vendita e, per quanto concerne le spese, a differenza della vendita, esse sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Donazione

La donazione ? il contratto con il quale, per spirito di liberalit?, una persona arricchisce l?altra, disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso la stessa un?obbligazione. Data la solennit? e l?importanza dell?atto, per la donazione ? essenziale la forma del contratto: deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni. ? opportuno quindi farsi consigliare dal notaio che potr? indicare le soluzioni giuridiche pi? adatte ad evitare futuri, dolorosi contenziosi famigliari e rilevanti problemi di commerciabilit? dei beni donati.

Costituzione di servit?

Il diritto di servit? ? un rapporto giuridico che interessa due fondi vicini appartenenti a proprietari diversi. Il codice civile prevede diversi modi per costituire una servit? prediale:
? Servit? coattive, imposte dalla legge per esigenze di natura pubblica, che determinano il diritto ad un?indennit? per il proprietario del fondo servente;
? Servit? volontaria, che nasce per contratto o per testamento che devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullit? e vanno resi pubblici mediante trascrizione.

Convenzioni matrimoniali

I coniugi attraverso lo strumento delle convenzioni matrimoniali possono adottare dei regimi patrimoniali diversi rispetto a quello legale della comunione dei beni.  Le convenzioni matrimoniali sono dei veri e propri contratti (soggetti alle norme sui contratti in generale) attraverso i quali i coniugi possono sostituire al regime patrimoniale legale della comunione dei beni altri regimi come la separazione dei beni. I coniugi possono accordarsi per la costituzione di un fondo patrimoniale o per dar vita ad una comunione convenzionale.
La scelta del regime di separazione dei beni deve essere annotata a margine dell?atto di matrimonio comprese la data del contratto, le generalit? del notaio rogante e dei contraenti per essere opponibili ai terzi che vogliano acquisire un diritto sui beni oggetto delle stesse.
Tale convenzione permette ai coniugi di stabilire che ciascuno di essi mantenga la titolarit? esclusiva dei beni acquistati in costanza di matrimonio.
Essa pu? essere stipulata in ogni momento con atto pubblico, come per tutte le altre convenzioni matrimoniali, o anche mediante una semplice dichiarazione contenuta nell?atto di celebrazione del matrimonio.
Ciascun coniuge conserva in questo modo il godimento e l?amministrazione dei beni di cui ? titolare esclusivo, fermo restando l?obbligo di contribuire al menage familiare.
Trasferimenti in esecuzione degli accordi di separazione/divorzio
Nell?accordo, in caso di separazione o divorzio, i coniugi possono regolare ogni aspetto inerente i loro rapporti personali e patrimoniali e, una volta raggiunto, la disciplina si diversifica a seconda che siano o meno presenti figli e, in quest?ultimo caso, a seconda dell?et? e delle condizioni soggettive di questi ultimi. Nell?accordo i coniugi possono regolare ogni questione inerente i loro rapporti personali e patrimoniali e, quindi, prevedere anche trasferimenti immobiliari. Gli accordi sono contenuti nel decreto che omologa la separazione consensuale, o nella sentenza giudiziale di separazione o di divorzio.

Anche l?accordo di negoziazione assistita stilato dall?avvocato, che preveda come patto per la separazione coniugale il trasferimento di diritti reali immobiliari da un coniuge all?altro, deve essere trascritto nei Registri Immobiliari e quindi necessita di un?autentica notarile..
L?atto ? esente da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e Tassa d?Archivio, essendo dovuti i soli onorari notarili e gli oneri previdenziali, l?IVA sugli stessi, oltre alle spese di istruttoria della pratica attinenti alle verifiche ipocatastali.

In sede di separazione o di divorzio, ? possibile prevedere che un immobile venga trasferito ai figli. Se i figli sono maggiorenni potranno intervenire all?atto accettando l?acquisto del bene; mentre se sono minorenni sar? necessario rivolgersi al Giudice Tutelare, per la  nomina di un curatore speciale che, valutata la convenienza per il minore dell?acquisto del bene, accetti in suo nome e per suo conto la cessione. In nessun caso il figlio pu? accettare il bene, trasferitogli in sede di separazione o divorzio, a saldo degli obblighi di mantenimento previsti in capo ai genitori ai sensi di legge.