La successione
La?dichiarazione di successione?va presentata all?Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla morte del?de cuius, e, dal 1? gennaio 2019, l?unica modalit? di presentazione obbligatoria ? online.
La successione online ha il vantaggio di velocizzare le procedure.
I soggetti obbligati a presentarla:
? eredi;
? legatari, coloro ai quali il de cuius ha riservato una parte di beni, o di diritti, con il testamento;
? rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
? coloro che sono in possesso temporaneo dei beni dell?assente;
? amministratori dell?eredit?;
? curatori dell?eredit? giacente;
? esecutori testamentari: ossia il soggetto che il?de cuius?ha delegato all?esecuzione delle proprie volont? testamentarie;
? i trustee.
Nel caso in cui la successione comprenda degli immobili, i soggetti obbligati, prima di presentare la dichiarazione di successione, devono liquidare le imposte ipotecarie e catastali ai fini della richiesta di?voltura catastale.
Non c’? obbligo di presentazione quando ad ereditare sono solo coniuge e figli, non ci sono immobili e l’eredit? non supera i 100.000 euro. Al di l? di questi casi, invece, la dichiarazione ? sempre obbligatoria e, quando ci sono immobili, insieme alla dichiarazione di successione ? necessario presentare anche le volture catastali. Per le volture sono dovute le imposte ipotecaria e catastale che vanno pagate al momento della presentazione, mentre le imposte di successione sono calcolate dall’Agenzia delle entrate sulla base del valore dell’eredit? indicato nella dichiarazione. In caso di coniuge e figli, per?, non ci sono imposte da pagare quanto l’ammontare complessivo dei beni non supera il valore di un milione di euro per ciascun erede. In caso di fratelli la franchigia, invece, ? di 100.000 euro per ciascuno. L’imposta di successione ? al 4% per genitori e figli e altri parenti in linea retta per l’eventuale quota che supera il milione di euro; sale al 6%? se si ereditano beni da altri familiari, mentre in caso di estranei si paga l’8%.
Pubblicazione di testamento
E’ un procedimento a cura del notaio, a seguito del quale il testamento olografo, pubblico e quello segreto diventano eseguibili, dando attuazione alla volont? del defunto.
Chi sia in possesso di un testamento olografo affidatogli in custodia dal testatore, non appena ha notizia della sua morte, deve presentarlo (in originale e non in fotocopia) unitamente all?estratto per riassunto dell?atto di morte, a un notaio per la pubblicazione. Il notaio, su richiesta degli interessati, procede in presenza di due testimoni alla sua pubblicazione, redigendo verbale nella forma di atto pubblico nel quale accerta l?identit? della persona che glielo consegna, descrive lo stato del testamento e ne riproduce il suo contenuto testuale.
Detto verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dal notaio e da due testimoni. Successivamente il notaio procede alla registrazione del verbale presso l?Agenzia delle entrate territorialmente competente, comunica l?esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui si conosce domicilio o residenza, ne trasmette una copia alla Cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione si ? aperta la successione e se vi sono immobili e si ? proceduto ad accettazione espressa, questi vengono trascritti presso i pubblici Registri immobiliari.
Rinuncia all?eredit?
E? un atto con il quale il chiamato dichiara di?non volere acquistare l?eredit?, ad esempio perch? i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in questo modo egli impedisce che si producano effetti nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza, tra l?altro, che nessun creditore potr? rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
La rinuncia all’eredit? va fatta con una dichiarazione ricevuta da un notaio oppure?dal cancelliere del Tribunale?del circondario in cui si ? aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).
La dichiarazione deve essere?inserita nel Registro delle successioni,?conservata nello stesso Tribunale. La?dichiarazione di rinuncia non deve prevedere condizioni, termine, limitazione, in caso contrario diventa nulla.
Se la rinuncia viene fatta dietro?corrispettivo?o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all?eredit?, ci? comporta l?effetto contrario, ossia l?accettazione dell?eredit?.
Il diritto di?accettare? – e quindi di rinunciare – l’eredit? si prescrive?in?dieci anni?dal giorno della morte del defunto. Il termine di 10 anni pu? tuttavia essere abbreviato: chiunque vi ha interesse (ad esempio, un creditore personale del chiamato) pu? chiedere al Tribunale del luogo ove si aperta la successione che sia fissato?un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredit?. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare/rinunciare.?Inoltre, per coloro che siano nel possesso dei beni ereditari ? opportuno procedere alla rinunzia entro TRE MESI dall?apertura della successione, per evitare che si producano gli effetti di un?accettazione tacita dell?eredit?.
Chi ha rinunciato all?eredit? pu? trattenere la donazione ricevuta, oppure domandare il legato a lui fatto sino al valore massimo della porzione disponibile (il coniuge superstite del defunto, anche se rinuncia all?eredit?, pu? trattenere il diritto di abitazione e di uso, trattandosi di un diritto).
Nelle successioni legittime, se vi sono altri coeredi legittimi, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa fra questi coeredi.
Nelle successioni testamentarie, se vi sono altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa fra questi coeredi, a meno che lo stesso defunto non abbia indicato delle sostituzioni.
La rinuncia all?eredit? pu? essere?impugnata?sia?da parte dei creditori, sia da parte dello stesso soggetto che ha rinunciato.
1) Nel primo caso, i creditori del soggetto che ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l?eredit? in nome e luogo del loro debitore, per poter recuperare sui beni ereditari i loro crediti. Questo diritto dei creditori si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia.
2) Nel secondo caso, lo stesso soggetto che ha rinunciato a un?eredit? pu? impugnare la propria rinuncia quando ? l?effetto di violenza (ad es.: perch? estorta con minaccia di un male ingiusto) o di dolo (ossia di inganno). Questa impugnazione pu? essere fatta entro cinque anni dal giorno in cui ? cessata la violenza o ? stato scoperto il raggiro.
?Atto notorio
L??atto notorio ? un atto pubblico necessario per dare atto di determinati fatti, stati o qualit? personali. E? un documento scritto e formato innanzi ad un pubblico ufficiale che pu? essere un notaio o un cancelliere presso un tribunale.
L?atto notorio contiene una?dichiarazione giurata da parte di pi? persone chiamate attestanti che devono essere maggiorenni, muniti di documento in corso di validit? e nel pieno esercizio dei propri diritti civili, non devono essere parenti/affini del defunto o degli eredi e non devono essere interessati alla successione. Gli attestanti devono giurare di essere persone consapevoli della?responsabilit? morale?e giuridica che assumono con la deposizione che fanno, impegnandosi a dire tutta la verit? e a non nascondere nulla di quanto ? a loro conoscenza.
Sebbene siano previsti per legge molti casi in cui ? un diritto redigere una pi? semplice autocertificazione?o una?dichiarazione sostitutiva, l?atto notorio resta ancora necessario quando occorre provare dei fatti, degli atti o degli stati personali che non ? sufficiente dichiarare in prima persona e sotto la propria responsabilit?, soprattutto le banche lo richiedono qualora la successione superi determinati importi o coinvolga soggetti minorenni.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet? autenticata
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), ? sufficiente la sottoscrizione dell’interessato.
L’autenticit? della firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notoriet?, pu? essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
Accettazione di
L?accettazione dell?eredit? con beneficio d?inventario
Si tratta di una dichiarazione che consente all?erede di?tenere distinto il suo patrimonio da quello del defunto. In questo modo l?erede non ? obbligato a pagare i debiti del defunto ricorrendo alle proprie disponibilit? personali, ma soltanto ricorrendo al?patrimonio ereditato.
? opportuno scegliere l?accettazione dell?eredit? con beneficio di inventario quando non ? chiaro fin dall?inizio l?ammontare dell?attivo e del passivo del patrimonio da ereditare. Per essere valida, la dichiarazione di accettazione dell?eredit? con beneficio di inventario deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell?inventario dei beni ereditari.
Se si procede prima all?inventario, quando poi sia chiaro che le passivit? del defunto sono superiori alla massa attiva, si pu? decidere di rinunciare.
Per quanto riguarda il termine entro il quale va fatto l?inventario, si distinguono due casistiche diverse:
a) entro tre mesi dal giorno dell?apertura della successione se il chiamato all?eredit? si trova nel possesso dei beni ereditari; il termine ? prorogabile per altri tre mesi, con apposita richiesta al tribunale competente, in presenza di fatti o gravi circostanze; se il termine trascorre senza che sia stato compiuto l?inventario, il chiamato diviene erede puro e semplice;
b) fino a quando il diritto di accettare non ? prescritto, se il chiamato non ? nel possesso dei beni; in questo caso e ha accettato e non completa l?inventario diviene erede puro e semplice; se invece ? stato compiuto l?inventario, entro i quaranta giorni dalla chiusura dello stesso, il chiamato deve decidere se accettare o meno l?eredit? ricevuta. Trascorso infruttuosamente tale termine, egli perde il diritto di accettare l?eredit?.
Per effetto del beneficio d?inventario, il patrimonio del defunto viene tenuto distinto da quello dell?erede. Inoltre, egli non ? obbligato al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore della massa attiva e i creditori dell?eredit? hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell?erede stesso.
L?accettazione dell?eredit? con beneficio d?inventario va fatta con una dichiarazione di accettazione davanti ad un notaio oppure dinanzi alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ? compreso l?ultimo domicilio del defunto, senza bisogno di testimoni.
La dichiarazione di accettazione con beneficio d?inventario deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso tribunale dove ? stata fatta. Entro un mese dall?inserimento nel Registro, la cancelleria deve trascrivere la dichiarazione presso il catasto del luogo del defunto.